DIRITTO ANNUALE – Posticipati i termini di pagamento per l’anno 2011
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2011, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2011, con il quale sono stati fissati i termini di effettuazione dei versamenti delle imposte da parte dei contribuenti per l'anno 2011.
Le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonchè al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Le disposizioni di cui sopra si applicano sia ai soggetti diversi dalle persone fisiche, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, che alle società, associazioni, e imprese con i requisiti indicati sopra.
Impresa in un giorno: per il Ministero comunicazione delle assunzioni entro 5 giorni
Il Ministero, con lettera circolare 20 aprile 2010, ritiene che l'assunzione di lavoratori nel giorno di costituzione dell'azienda che usufruisce del nuovo servizio "Com.Unica" rientri in un'ipotesi di forza maggiore, con la conseguenza che la ditta neo costituita può comunicare al Centro per l'impiego l'inizio dei rapporti di lavoro entro cinque giorni, e non entro il giorno antecedente
La comunicazione preventiva di assunzione
Il nuovo art. 9 bis della legge 608/96, come riformulato dall'art. 1, comma 1180 della legge 296/06, ha imposto alle aziende che intendano assumere svariate categorie di lavoratori e collaboratori di inviare una comunicazione preventiva di assunzione al Centro per l'impiego, che ha efficacia anche nei confronti degli Istituti previdenziali (comma 6 dell'art. 4 bis del D.lgs. 181/00). Non è il caso di soffermarsi sulle note ragioni, connesse ad esigenze di contrasto all'impiego di manodopera irregolare, che hanno indotto il Legislatore a restringere il termine per effettuare la comunicazione, che in precedenza poteva essere effettuata entro cinque giorni. Invece, è necessario rammentare come la nuova disciplina delle comunicazioni di assunzione abbia contemplato due ipotesi derogatorie della regola descritta, al fine di temperarne il rigore, ove emergano esigenze aziendali degne di tutela. Ci si riferisce ai seguenti casi (cfr. Note ministeriali nn. 440/2007 e 4746/2007):
a) assunzione d'urgenza per esigenze produttive: in questo caso il datore di lavoro può comunicare l'assunzione entro i cinque giorni successivi, salvo l'invio entro il giorno antecedente della comunicazione sintetica provvisoria, consistente nella trasmissione dei dati relativi all'inizio delle prestazioni ed alle generalità delle parti del rapporto di lavoro;
b) assunzione per cause di "forza maggiore": in questo caso il datore di lavoro può comunicare l'assunzione il primo giorno utile successivo, senza l'obbligo di una preventiva comunicazione sintetica. Ciò in quanto l'evento è di natura imprevedibile, cioè tale da rendere non solo improcrastinabile l'assunzione, ma anche impossibile la sua previsione nel giorno precedente.
Il Ministero, nelle note suindicate aveva chiarito che la prima deroga ricorre in tutti quei casi in cui il datore di lavoro non è in condizione di effettuare una comunicazione ordinaria (ad es. non dispone per tempo di tutti i dati) ma, per ragioni produttive, non può rinviare l'assunzione. In questi casi, il Ministero aveva affermato che incombe sul datore di lavoro la prova della sussistenza di esigenze produttive che non consentano di procrastinare neppure di un giorno l'assunzione.
La seconda deroga (comunicazione non preventiva ma contestuale o successiva) soccorre solo in caso di "forza maggiore", vale a dire allorché il datore di lavoro sia in grado di dimostrare non solo che l'assunzione non poteva essere procrastinata, ma anche che non era possibile prevederla il giorno prima.
I chiarimenti ministeriali
Con l'entrata in vigore del sistema Com.Unica, attenti operatori (cfr. Nota della Direz. Prov.le di Modena del 6/4/2010, inviata al Ministero) avevano segnalato la criticità connessa alla comunicazione anticipata da inviare al Centro per l'Impiego, in riferimento a quelle imprese che, iniziando l'attività, intendano assumere immediatamente lavoratori. Invero, in detti casi le aziende non sono ancora in possesso di tutti i dati da inoltrare al Servizio competente, primo tra tutti il codice fiscale, il quale è attribuito solo dopo la trasmissione dell'altra comunicazione ("Com.unica").
In riscontro alla segnalazione, il Ministero (v. anche Nota del 16/4/2010) ha ritenuto che le imprese che abbiano necessità di impiegare personale fin dal giorno della loro costituzione possano avvalersi dell'ipotesi derogatoria della forza maggiore, sopra descritta, e possano conseguentemente effettuare la prescritta comunicazione di assunzione entro cinque giorni dalla stessa assunzione. In tal caso, specifica il Ministero, la prova della forza maggiore è agevolmente desumibile dalla coincidenza della data indicata nella "comunicazione unica d'impresa" con quella successivamente comunicata al Centro per l'impiego competente quale data d'inizio della prestazione di lavoro. Resta fermo, tuttavia, avverte il Ministero, l'obbligo di consegna, nel giorno stesso di assunzione, del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 4 bis, D.lgs. 181/00, pena la sanzione prevista.
La conseguenza che deriva dall'impostazione ministeriale è il non assoggettamento alle sanzioni amministrative previste dalla legge, tra cui la temibile "maxisanzione" di cui all'art. 36 bis della legge 248/06, delle aziende che incorrano nei casi descritti.
Sembra di capire dall'assunto dell'amministrazione che nelle fattispecie indicate si debba prescindere dalla prova, da parte del datore di lavoro, dell'effettiva ricorrenza della forza maggiore nel caso concreto- per la quale ipotesi, peraltro, il Dicastero aveva previsto la comunicazione entro il primo giorno utile e non entro cinque giorni: v. note ministeriali nn. 440/2007 e 4746/2007 cit.-, e che la necessità di assumere personale sin dal giorno della costituzione dell'impresa sia rimessa ad una scelta aziendale di carattere discrezionale
Direttiva servizi: agenti senza "ruolo", semplificati i requisiti per l'accesso alla professione
L'articolo 74 del D.Lgs. n. 59/2010 in vigore dall'8 maggio 2010, ha disposto, a decorrere da tale data, l'abrogazione del ruolo previsto per gli agenti di commercio presso le Camere di Commercio. La dichiarazione di inizio attività funge ora da nuova modalità di accesso.
La Direttiva "servizi" è entrata in vigore lo scorso 8 maggio attraverso la norma nazionale di recepimento (D.Lgs. n. 59/2010) che ha modificato - semplificandolo - l'esercizio di alcune attività economiche.
L'abrogazione del ruolo
Tra i vari interventi trova una definitiva soluzione l'annosa diatriba sull'obbligatorietà per gli agenti dell'iscrizione al cosiddetto "ruolo" tenuto e gestito presso le Camere di Commercio. La Legge n. 204/85 - oggi riformata - e il relativo Decreto Ministeriale 21 agosto 1985 imponevano, sino all'8 maggio scorso, l'iscrizione al "Ruolo agenti e rappresentanti di commercio". Tale previsione è stata mantenuta nonostante il palese contrasto con la giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia Ue sentenze n. 215/98 e n. 456/2000; Corte di Cassazione sentenza n. 4817/99), che, stabilendo la libera circolazione degli agenti di commercio nella UE, ha censurato i condizionamenti nazionali (vincoli) imposti a tale libertà di esercizio dell'impresa.
Il decreto legislativo ha favorito una nuova disciplina procedimentale per le attività di agente e rappresentante di commercio (ma anche agente d'affari in mediazione, mediatore marittimo e spedizioniere) sopprimendo - all'articolo 74, del D.Lgs. n. 59/2010 - i relativi ruoli o elenchi camerali e assegnando alla dichiarazione di inizio attività (ex articolo 19 della L. n. 241/90) il compito di fungere da nuova modalità di accesso.
Come accennato, l'articolo 74, comma 2 della norma in commento assoggetta le attività a dichiarazione di inizio di attività differita (l'attività può essere esercitata solo dopo il decorso di trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazione) da presentare alla Camera di commercio competente per territorio.
Requisiti di accesso
Va, altresì, chiarito che rimane vigente il sistema di requisiti di accesso: nulla è innovato in generale relativamente ai requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari di accesso all'attività stessa che, ove prescritti dalla relativa legislazione vigente, restano quelli fissati dalla stessa e devono essere pertanto attestati corredando tale dichiarazione di inizio attività delle certificazioni e autocertificazioni necessarie.
Appare rilevante la menzione contenuta nell'articolo 74, comma 5 secondo cui le iscrizioni previste dalla nuova disciplina, ed in particolare quella al REA, "hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale" e che i richiami contenuti nelle leggi vigenti alla soppressa iscrizione nel ruolo o nell'elenco relativi, si intendono "ad ogni effetto di legge" riferiti alle iscrizioni nel registro delle imprese o nel REA previsti dalle nuove disposizioni [articolo 74, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 "6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 maggio 1985, n. 204, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)"].
Da ultimo, il Ministero dello sviluppo economico con circolare 6 maggio 2010, n. 3635/C (par. 13.3) ha chiarito che la nuova disciplina procedimentale deve trovare pertanto applicazione immediata.